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Legge 30/04/1999 n. 136Art. 6. Disposizioni in materia di cooperative edilizie 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Art. 7. Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere". 2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali. 3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione". 4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare. 5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni". 6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996. Art. 8. Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9. Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia 1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescrit- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131; b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. 3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante. 4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. 5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10. Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata 1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Art. 11. Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento. Art. 12. Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie 1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale. 2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. 3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento. 4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994. 5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socioeconomiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998. |
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